Programma di Affiliazione - Regolamento
- 1. Disposizioni generali
- 2. Ottenimento dello status di Contraente
- 3. Contratto di Collaborazione per la partecipazione al Programma
- 4. Dati personali
- 5. Cessazione della collaborazione
- 6. Responsabilità
- 7. Procedura di reclamo
- 8. Disposizioni finali
§ 1 Disposizioni generali
1. Il presente regolamento (di seguito denominato "Regolamento") stabilisce le condizioni di utilizzo del sito web https://afilio.autodna.it/ (di seguito denominato "Servizio autoDNA afilio" o "Sito"), le condizioni di adesione e partecipazione al programma di affiliazione disponibile all'interno del Servizio autoDNA afilio (di seguito denominato "autoDNA afilio" o "Programma" o "Programma di Collaborazione"), comprese le regole di collaborazione tra i soggetti che esprimono la volontà di stabilire una collaborazione con AUTODNA Sp. z o.o. con sede a Łódź (94-104), ul. Obywatelska 128/152, iscritta nel Registro delle Imprese presso il Tribunale Distrettuale della Città di Łódź – Śródmieście a Łódź, XX Sezione del Registro Giudiziario Nazionale con il numero di iscrizione (KRS) 0000349742, Partita IVA (NIP) 5492391545, Codice di Identificazione dell'Attività (REGON) 121164104, capitale sociale 50.000 PLN (di seguito denominata "AUTODNA"), e AUTODNA, in relazione alla promozione all'interno di autoDNA afilio dei servizi forniti da AUTODNA per via elettronica tramite il sito web disponibile all'indirizzo www.autodna.it (di seguito "Servizio autoDNA"). I soggetti che soddisfano le condizioni specificate nel Regolamento e aderiscono efficacemente al programma autoDNA afilio sono di seguito denominati Contraenti.
2. L'obiettivo del Programma di Collaborazione tra AUTODNA e i soggetti che otterranno lo status di Contraente è la promozione del Servizio autoDNA e l'aumento delle vendite dei servizi offerti da AUTODNA tramite il Servizio autoDNA.
3. L'adesione al Programma di Collaborazione è gratuita e volontaria.
4. Il presente Regolamento e tutte le disposizioni in esso contenute, così come il Programma di Collaborazione, sono rivolti e vincolano esclusivamente soggetti che non sono consumatori. Il Regolamento e il Programma di Collaborazione non sono destinati ai consumatori.
5. Il Contraente può essere esclusivamente un soggetto per il quale la partecipazione al Programma è direttamente collegata alla sua attività economica e ha per lui carattere professionale.
6. Il Contraente, aderendo e partecipando al Programma, non diventa agente, dipendente, prestatore di servizi né rappresentante di AUTODNA e non è autorizzato a stipulare alcun contratto né a presentare offerte relative ai servizi e prodotti di AUTODNA a suo nome.
§ 2 Ottenimento dello status di Contraente
1. Lo status di Contraente può essere richiesto da:
a) ogni persona giuridica o ente organizzativo che possiede personalità giuridica,
b) ogni persona fisica che esercita un'attività economica, per la quale la partecipazione al Programma è direttamente collegata alla sua attività economica e ha per essa carattere professionale (non avendo in questo caso lo status di consumatore né di imprenditore con diritti di consumatore)
2. Può diventare Contraente un soggetto di cui al comma 1 di questo paragrafo, che:
a) in relazione all'attività economica che svolge possiede un proprio sito web o gestisce un blog,
b) ha compilato e inviato correttamente il modulo di registrazione disponibile nel Servizio autoDNA afilio per partecipare al Programma e creare un account elettronico del Contraente nel Servizio autoDNA afilio che consente al Contraente di gestire la propria partecipazione al Programma (di seguito denominato "Account del Contraente"). L'Account del Contraente è un account elettronico separato dall'account utente del Servizio autoDNA,
c) ha fornito dati veritieri e completi, inclusi i dati personali,
d) ha confermato di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo del Servizio autoDNA afilio e della partecipazione al Programma di Collaborazione, incluso il presente Regolamento e il contenuto del contratto di collaborazione per la partecipazione al Programma incluso nel Regolamento,
e) su richiesta di AUTODNA, ha fornito dati, informazioni o documenti aggiuntivi o ha effettuato un bonifico di verifica entro il termine indicato da AUTODNA.
f) la domanda di partecipazione di un dato soggetto al Programma di Collaborazione è stata approvata da AUTODNA, fermo restando che la sola conferma di ricezione della domanda non equivale all'approvazione della partecipazione e all'assegnazione dello status di Contraente.
3. Il soddisfacimento da parte del soggetto che richiede lo status di Contraente delle condizioni stabilite dal presente Regolamento non garantisce l'ottenimento dello status di Contraente e non dà al soggetto di cui ai commi 1 e 2 del presente paragrafo il diritto di richiedere ad AUTODNA l'attribuzione dello status di Contraente o di avviare una collaborazione con esso.
4. AUTODNA, dopo aver verificato il modulo di richiesta compilato dal soggetto che richiede lo status di Contraente o eventuali dati, informazioni o documenti aggiuntivi da lui forniti, prende una decisione sull'assegnazione o il rifiuto dello status di Contraente.
5. AUTODNA si riserva il diritto di rifiutare l'assegnazione dello status di Contraente a propria discrezione, senza l'obbligo di giustificare la decisione presa. In caso di rifiuto dell'assegnazione dello status di Contraente, il soggetto richiedente ha il diritto di ripresentare la propria richiesta di adesione al Programma, ripetendo la procedura di candidatura descritta nel Regolamento.
6. AUTODNA informerà il soggetto richiedente dell'assegnazione dello status di Contraente e della creazione dell'Account del Contraente inviando un messaggio e-mail all'indirizzo di posta elettronica di tale soggetto o telefonicamente, al numero di telefono indicato dallo stesso.
7. Dopo aver ottenuto lo status di Contraente, il Contraente ottiene l'accesso al proprio Account del Contraente - da quel momento viene stipulato un contratto di collaborazione tra il Contraente e AUTODNA per la partecipazione al Programma di Collaborazione, e il Contraente può iniziare a collaborare con AUTODNA secondo le regole indicate nel Regolamento.
8. Ogni soggetto che richiede lo status di Contraente o il Contraente può possedere un solo Account del Contraente. L'Account del Contraente non può essere condiviso con altri soggetti. Solo il Contraente può utilizzare il proprio Account del Contraente. È vietata la cessione, il prestito, la locazione, la donazione o qualsiasi altra forma di trasferimento dell'accesso all'Account del Contraente a persone diverse dal Contraente senza il previo consenso scritto di AUTODNA. Nel caso in cui venga rilevato che l'Account del Contraente è stato condiviso o utilizzato da terzi in violazione del Regolamento, AUTODNA si riserva, tra l'altro, il diritto di bloccare o eliminare immediatamente l'Account del Contraente e di richiedere un risarcimento in caso di danni.
9. L'Account del Contraente consente al Contraente di gestire la propria partecipazione al Programma, incluso l'accesso alla cronologia dei pagamenti, allo stato degli ordini, alle statistiche, all'importo della commissione assegnata da AUTODNA e al download di elementi di affiliazione - contenuti che, in relazione alla collaborazione e ai fini della collaborazione con AUTODNA, possono essere pubblicati nei luoghi di promozione segnalati al Programma di Collaborazione (sul proprio sito web, blog, canali e profili social media, ecc.), fermo restando che AUTODNA si riserva il diritto di apportare modifiche alle funzionalità disponibili nell'ambito dell'Account del Contraente. Nell'ambito dell'Account del Contraente, il Contraente ottiene anche la possibilità, tra l'altro, di:
a) monitorare il numero di clienti che hanno acquistato i servizi offerti da AUTODNA tramite il Servizio autoDNA, grazie al reindirizzamento dal sito web o dal blog del Contraente,
b) monitorare l'importo della commissione dovuta al Contraente,
c) visualizzare i report generati automaticamente relativi al calcolo della remunerazione delle commissioni dovuta al Contraente,
d) richiedere il pagamento della remunerazione dovuta, secondo le regole stabilite nel Regolamento, in particolare sulla base del report di calcolo delle commissioni generato da AUTODNA.
10. Il Contraente è tenuto, in caso di modifica dei dati da lui forniti nel modulo di registrazione o nell'ambito dell'Account del Contraente, ad aggiornarli tempestivamente e ad informare AUTODNA della modifica anche all'indirizzo e-mail afilio@autodna.it entro 7 giorni dalla data in cui la modifica è avvenuta. In caso di modifica, AUTODNA può richiedere al Contraente di ripetere la procedura di registrazione indicata nel Regolamento e, indipendentemente da ciò, può richiedere al Contraente di fornire dati e informazioni aggiuntive, effettuare un bonifico di verifica o fornire ulteriori documenti, entro il termine indicato da AUTODNA, pena il rifiuto di effettuare la modifica e la possibilità di risolvere il Contratto di Collaborazione con effetto immediato. La procedura di modifica di cui al presente punto del Regolamento si applica anche alle modifiche relative ai luoghi di promozione (sito web, blog, canali e profili social media e altri) segnalati nel Programma di Collaborazione.
§ 3 Contratto di Collaborazione per la partecipazione al Programma
1. Questo paragrafo del Regolamento contiene le disposizioni dettagliate sul contratto di collaborazione per la partecipazione al Programma di Collaborazione concluso tra il Contraente e AUTODNA (di seguito denominato "Contratto di Collaborazione" o "Contratto di Collaborazione per la partecipazione al Programma"). Il Contraente che aderisce al Programma è obbligato a rispettare le presenti disposizioni del Contratto di Collaborazione e l'intero Regolamento. Nelle materie non espressamente disciplinate da questo paragrafo, si applicano le restanti disposizioni del Regolamento.
[Oggetto del Contratto di Collaborazione]
2. In base al Contratto di Collaborazione, il Contraente si impegna, con particolare attenzione alla reputazione del Servizio autoDNA e di AUTODNA, a:
a) promuovere il Servizio autoDNA e i servizi e prodotti offerti da AUTODNA inserendo i relativi link nei luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di Collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altro), che consentano al potenziale cliente di essere reindirizzato al Servizio AUTODNA (di seguito "Link") e i relativi materiali pubblicitari forniti o approvati da AUTODNA,
b) promuovere il servizio autoDNA e i servizi offerti da AUTODNA in modo conforme alla legge applicabile, ai principi di convivenza sociale e al buon costume.
3. Il Contraente dichiara che inserirà il Link nei luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di Collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altro) indicati nel modulo di domanda o indicati successivamente nell'ambito dell'Account del Contraente, fermo restando che, in caso di modifica del luogo di promozione, il Contraente è obbligato a informare AUTODNA della modifica anche all'indirizzo e-mail afilio@autodna.it entro 7 giorni dalla data della modifica. AUTODNA ha il diritto di richiedere la rimozione immediata da parte del Contraente del Link da lui inserito nei suddetti luoghi di promozione.
a) Il Contraente dichiara di avere il pieno diritto di disporre dei luoghi di promozione di cui al comma 3 del presente paragrafo, in particolare il diritto di inserire il Link.
4. Il Contraente può inserire i Link anche in altri luoghi di promozione diversi da quelli indicati al comma 3 del presente paragrafo (di seguito denominati "Altri siti") se il Contraente ha il diritto di inserire tali Link su un determinato Altro sito. AUTODNA ha il diritto di richiedere la rimozione immediata da parte del Contraente del Link da lui inserito su un determinato Altro sito. Il Contraente informerà AUTODNA per iscritto o per via elettronica (e-mail all'indirizzo afilio@autodna.it) di ogni inserimento del Link su Altri siti diversi da quelli indicati al comma 3 del presente paragrafo, entro e non oltre 2 giorni dall'inserimento del Link.
5. Il Contraente può inserire i Link anche sui cosiddetti banner pubblicitari (sia online che offline), se il Contraente ha il diritto di inserire tale banner e ciò non viola il presente Regolamento. AUTODNA ha il diritto di richiedere al Contraente la rimozione immediata del banner da lui inserito. Il Contraente informerà AUTODNA per iscritto o tramite posta elettronica (e-mail all'indirizzo afilio@autodna.it) ogni volta che inserisce un Link su un banner, entro e non oltre 2 giorni dall'inserimento del Link.
[Obblighi del Contraente]
6. Il Contraente si impegna ad informare AUTODNA, per iscritto o all'indirizzo e-mail del programma di affiliazione afilio@autodna.it, di qualsiasi modifica dei dati del Contraente entro 7 giorni dalla data in cui si verifica la modifica, pena il rifiuto da parte di AUTODNA di effettuare la modifica e la possibilità di recedere dal Contratto di Collaborazione con effetto immediato.
7. Il Contraente si impegna ad informare AUTODNA, per iscritto o all'indirizzo e-mail del programma di affiliazione afilio@autodna.it, del verificarsi di un qualsiasi evento che possa influire sulla prosecuzione della collaborazione tra il Contraente e AUTODNA, entro 7 giorni dalla data in cui si verifica tale evento.
8. Il Contraente è in particolare obbligato ad informare AUTODNA dei problemi di accesso ai luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di Collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri), della loro prevista rimozione da Internet o del trasferimento a un'altro soggetto del diritto di utilizzo o del diritto di proprietà del luogo di promozione del Contraente, o degli ostacoli nei reindirizzamenti o dell'impossibilità di reindirizzare un potenziale cliente al luogo di promozione del Contraente.
9. Il reindirizzamento di un potenziale cliente al sito del Servizio autoDNA non può violare le disposizioni della legge applicabile, le raccomandazioni del Presidente dell'Ufficio per la Concorrenza e la Protezione dei Consumatori (in particolare, le raccomandazioni relative all'etichettatura dei contenuti pubblicitari - https://uokik.gov.pl/influencer_marketing.php), i principi di convivenza sociale o le buone consuetudini, in particolare tale reindirizzamento non può avere le caratteristiche di un'offerta o pubblicità persistente dei servizi forniti da AUTODNA tramite il sito del Servizio autoDNA. Il Contraente è inoltre obbligato a soddisfare nei luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di Collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri), nei confronti del potenziale cliente, gli obblighi informativi richiesti dalle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e all'uso dei file cookie.
10. Il reindirizzamento di un potenziale cliente tramite un link deve essere possibile solo cliccando sull'apposito campo o widget nei luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri) o eseguendo un'altra azione intenzionale da parte del potenziale cliente di AUTODNA.
11. Il Contraente si impegna a non intraprendere, in particolare, le seguenti azioni:
a) l'invio persistente e massiccio, da parte del Contraente o su suo incarico, di informazioni, offerte o materiale pubblicitario relativo al Servizio autoDNA, in particolare tramite l'invio di e-mail; ciò non si applica all'invio di informazioni commerciali o contenuti di marketing qualora i destinatari delle e-mail abbiano acconsentito a ricevere tali informazioni o contenuti dal Contraente, a condizione che tale azione del Contraente sia conforme alle disposizioni di legge e non presenti segni di invio persistente di tali informazioni o contenuti,
b) consentire l'utilizzo dei servizi offerti dal Contraente o consentire l'accesso ai luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri), a partire dal passaggio al sito del Servizio autoDNA o dall’utilizzo dei servizi offerti da AUTODNA tramite il Servizio autoDNA,
c) reindirizzare il potenziale cliente dai luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri) al sito del Servizio autoDNA automaticamente dopo che il potenziale cliente è entrato nel dato luogo di promozione del Contraente,
d) pubblicare nei luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri) o in qualsiasi altro luogo materiale relativo a AUTODNA o al Servizio autoDNA, non precedentemente accettato da AUTODNA o non messo a disposizione del Contraente da AUTODNA,
e) pubblicizzare il Servizio autoDNA o i servizi offerti da AUTODNA tramite qualsiasi azione non espressamente prevista dal presente Contratto o per la quale AUTODNA non abbia espresso previo consenso scritto o contraria alle disposizioni di legge,
f) indurre in errore gli utenti di Internet pubblicando nei luoghi di promozione segnalati dal Contraente nel Programma di collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altri) o in qualsiasi altro luogo contenuti o materiale che possano suggerire che il Contraente abbia alcun diritto sul Servizio autoDNA, in particolare che possano suggerire che il Contraente fornisca servizi tramite il servizio autoDNA,
[Compensi del Contraente]
12. Nel caso in cui un potenziale cliente venga reindirizzato dal luogo di promozione segnalato dal Contraente al Programma di collaborazione (sito web, blog, canali e profili social media e altro) alla pagina del Servizio autoDNA, la visita di tale potenziale cliente al Servizio autoDNA verrà registrata tramite la memorizzazione del cosiddetto file "cookie" del Contraente. Sulla base del numero di clienti reindirizzati dal luogo di promozione del Contraente che hanno acquistato servizi, verrà calcolata la commissione dovuta al Contraente, secondo i principi stabiliti nel presente Contratto di Collaborazione. Il compenso dovuto al Contraente verrà calcolato nel caso in cui il cliente venga reindirizzato dal luogo di promozione del Contraente e successivamente, entro 24 ore dal momento del reindirizzamento, effettui un acquisto dei servizi offerti da AUTODNA tramite il Servizio autoDNA. Tale compenso verrà calcolato per ogni acquisto effettuato e pagato dal cliente, entro 24 ore dal momento del primo reindirizzamento del cliente dal luogo di promozione del Contraente (dal giorno della creazione e memorizzazione del file "cookie"). Trascorse le 24 ore di cui alla frase precedente, la commissione per l'acquisto da parte del cliente verrà calcolata solo nel caso in cui il cliente abbia effettuato l'acquisto del servizio grazie a un nuovo reindirizzamento dal luogo di promozione del Contraente, avvenuto dopo le 24 ore di cui alla frase precedente. Tale compenso verrà calcolato per ogni acquisto di servizio effettuato dal cliente, entro 24 ore dal momento di tale nuovo reindirizzamento del cliente dal luogo di promozione del Contraente (dal giorno della creazione e memorizzazione del file "cookie"). La commissione è dovuta solo nel caso in cui l'acquisto sia stato interamente pagato dal cliente e quest'ultimo non abbia successivamente ricevuto un rimborso del pagamento nell'ambito di un reclamo, recesso o per qualsiasi altro motivo. Nel caso in cui il Contraente riceva una commissione per un acquisto per il quale AUTODNA ha successivamente effettuato un rimborso del pagamento al cliente, il Contraente è obbligato a restituire la commissione ricevuta entro 7 giorni dalla richiesta, fermo restando che AUTODNA può anche detrarla dalle future commissioni dovute al Contraente. AUTODNA ha il diritto di correggere l'importo della commissione anche prima del suo pagamento al Contraente, nel caso in cui AUTODNA abbia effettuato un rimborso del pagamento al cliente. La commissione è l'unico compenso dovuto al Contraente per la partecipazione al Programma di collaborazione.
Le regole dettagliate relative al metodo di calcolo della commissione dovuta ad un determinato Contraente e le soglie di commissione sono pubblicate da AUTODNA nell'ambito dell'Account del Contraente. AUTODNA può anche mettere a disposizione di determinati Contraente metodi aggiuntivi per premiare la partecipazione al Programma di collaborazione (ad esempio, un premio aggiuntivo per ulteriori referenze) - le informazioni sulla messa a disposizione di tale opportunità a un determinato Contraente e sulle sue regole saranno pubblicate da AUTODNA nell'ambito dell'Account del Contraente.
13. AUTODNA ha il diritto di modificare i servizi forniti da AUTODNA oggetto del Contratto di Collaborazione, le regole relative al metodo di calcolo della commissione dovuta al Contraente e le soglie delle commissioni, nonché eventuali metodi aggiuntivi per premiare la partecipazione al Programma di collaborazione, inviando il contenuto delle nuove regole relative al metodo di calcolo della commissione dovuto al Contraente o delle nuove soglie delle commissioni all'indirizzo e-mail del Contraente indicato nell'ambito dell'Account del Contraente o pubblicando informazioni relative a tali modifiche nell'Account del Contraente. Le modifiche di cui alla frase precedente saranno valide dopo 14 giorni dall'invio della notifica delle stesse all'indirizzo e-mail del Contraente o dalla pubblicazione delle informazioni relative a tali modifiche nell'Account del Contraente. Il Contraente ha il diritto di recedere dal presente Contratto di Collaborazione con effetto immediato entro 14 giorni dal giorno in cui le modifiche di cui alla frase precedente sono entrate in vigore - con la scadenza del Contratto di Collaborazione, lo status di Contraente decade.
14. AUTODNA definisce i prodotti e i servizi forniti da AUTODNA coperti dal Contratto di Collaborazione, il metodo di calcolo della remunerazione delle commissioni dovuta al Contraente e l'importo delle soglie delle commissioni spettanti al Contraente, pubblicando tali informazioni nell'Account del Contraente.
15. Il Contraente può richiedere il pagamento delle commissioni derivanti dal Contratto di Collaborazione, nel caso in cui il valore della remunerazione dovuta al Contraente sia pari o superiore a PLN 1120,00 netti. In caso di accumulo di un importo inferiore, questo viene trasferito al periodo di pagamento successivo.
16. La remunerazione sarà pagata sul conto bancario del Contraente. Il Contraente emetterà fatture IVA con un termine di pagamento di 21 giorni. Il Contraente, sulla base del report di pagamento delle commissioni generato da AUTODNA entro il 7 giorno di ogni mese, emetterà fatture IVA con un termine di pagamento di 21 giorni. Il Contraente ha il diritto di emettere una fattura IVA per l'importo indicato nel report di pagamento delle commissioni generato nella sezione "Pagamenti" disponibile nell'Account del Contraente.
17. Il Contraente si impegna a emettere e consegnare ad AUTODNA fatture IVA correttamente compilate derivanti dal Contratto di Collaborazione, entro il 7 giorno del mese successivo al mese o ai mesi per i quali il Contraente ha diritto al pagamento della remunerazione, sulla base del report di pagamento generato nella sezione "Pagamenti", disponibile nell'Account del Contraente. La fattura emessa deve contenere il titolo del report di pagamento generato e deve essere emessa per un importo conforme a tale report.
18. Il Contraente deve consegnare ad AUTODNA una fattura IVA correttamente emessa via e-mail all'indirizzo: rozliczenia.afilio@autodna.pl o tramite raccomandata all'indirizzo della sede di AUTODNA. Solo una fattura IVA correttamente emessa in conformità con il Regolamento obbliga AUTODNA a effettuare il pagamento.
19. La risoluzione da parte di AUTODNA del Contratto di Collaborazione per cause imputabili al Contraente comporta la perdita del diritto del Contraente di richiedere il pagamento della remunerazione maturata fino a quel momento derivante dal Contratto di Collaborazione.
20. In caso di risoluzione del Contratto di Collaborazione da parte del Contraente, il Contraente ha il diritto di richiedere il pagamento della remunerazione, quando l'importo di tale remunerazione derivante dal Contratto di Collaborazione è pari o superiore a PLN 300 netti.
[ Diritti di AUTODNA ]
21. AUTODNA ha il diritto di sospendere lo status di Contraente nei confronti di un determinato Contraente, privare il Contraente dello status di Contraente o risolvere il Contratto di Collaborazione con effetto immediato nel caso in cui:
a) AUTODNA abbia un sospetto ragionevole che il Contraente stia intraprendendo azioni contrarie alla legge, ai principi di convivenza sociale o alla buona fede, o che stia agendo a danno di AUTODNA;
b) Il Contraente intraprenda azioni disoneste o contrarie al presente Contratto di Collaborazione o al Regolamento;
c) Il Contraente non adempia o adempia in modo improprio agli obblighi derivanti dal Contratto di Collaborazione o dal Regolamento;
d) Il Contraente cessi di soddisfare le condizioni specificate nelle disposizioni del Contratto di Collaborazione o del Regolamento, in particolare quelle di cui al paragrafo 2 commi 1 e 2 del Regolamento;
e) L'ulteriore collaborazione potrebbe comportare l'esposizione di AUTODNA alla perdita di reputazione o al sospetto di azioni contrarie alla legge.
22. Nei casi di cui al comma precedente, lettere a) – e) del presente paragrafo, il Contraente è obbligato a rimuovere immediatamente le irregolarità o gli effetti delle irregolarità che sono la causa della sospensione dello status di Contraente nei confronti di un determinato Contraente, della privazione del Contraente dello status di Contraente o della risoluzione del Contratto di Collaborazione con effetto immediato.
23. In caso di mancata rimozione delle irregolarità di cui sopra, AUTODNA ha il diritto di sospendere o non pagare il compenso dovuto al Contraente, il che non esclude gli altri diritti derivanti dalle disposizioni di legge e dal Regolamento.
[ Durata del Contratto di Collaborazione ]
24. Il Contratto di Collaborazione è stato stipulato a tempo indeterminato.
25. Ciascuna delle parti del Contratto di Collaborazione può recedere dal contratto con un preavviso di un mese.
26. AUTODNA ha il diritto di recedere dal Contratto di Collaborazione con effetto immediato, in caso di chiusura del Programma di Collaborazione, cessazione della fornitura di servizi tramite il Servizio autoDNA, in particolare mediante la sua rimozione, o trasferimento del diritto di proprietà del servizio a un'altro soggetto e in altri casi previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge.
27. La cessazione del Contratto di Collaborazione a seguito di recesso, risoluzione o a seguito di qualsiasi altra azione che ne comporti l'estinzione è equivalente alla perdita dello status di Contraente e alla perdita dell'accesso all'Account del Contraente.
[ Riservatezza ]
28. Le Parti concordano che, ai fini della collaborazione nell'ambito del Programma, il termine "Informazioni Riservate" indica qualsiasi informazione trasmessa da una parte all'altra di qualsiasi natura (orale, scritta o trasmessa in altra forma), contenente o composta da dati tecnici, operativi, amministrativi, economici, finanziari, di marketing o relativi alla pianificazione aziendale, nonché proprietà intellettuale di qualsiasi tipo.
29. Le Parti si impegnano a mantenere la piena segretezza e riservatezza di tutte le Informazioni Riservate trasmesse e divulgate tra le parti, ad eccezione dei casi espressamente previsti nel Regolamento, compreso il Contratto di Collaborazione, e a utilizzarle esclusivamente per scopi connessi all'attuazione della partecipazione al Programma, e a non trasmetterle o divulgarle a terzi senza il previo ed espresso consenso scritto dell'altra Parte.
30. Il Contraente non è autorizzato a utilizzare le Informazioni Riservate per condurre la propria attività commerciale non correlata alla partecipazione al Programma o alle attività di entità ad esso correlate in alcun modo.
31. Le Parti dichiarano che saranno esonerate dall'obbligo di mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate nel caso in cui l'obbligo di divulgarle derivi da un valido ordine del tribunale o da un ordine ufficiale o da disposizioni di legge obbligatorie.
32. Il Contraente si impegna a non utilizzare il nome, il logo, i marchi di servizio, i marchi commerciali o qualsiasi altra proprietà legalmente protetta di AUTODNA, compreso il logo del Servizio autoDNA, per scopi diversi dalla corretta esecuzione del Contratto di Collaborazione, senza il previo consenso scritto di AUTODNA, in particolare nei propri materiali di marketing. Ogni violazione dell'obbligo derivante dalla frase precedente costituirà una violazione sostanziale del presente Contratto e autorizzerà AUTODNA a risolvere il Contratto di Collaborazione con effetto immediato.
[ Responsabilità ]
33. AUTODNA non è responsabile dell'impossibilità di salvare il file "cookie" del Contraente, dopo aver reindirizzato il potenziale cliente al sito web di autoDNA dal sito web o dal blog del Contraente.
34. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 9-11 o 28-32 del presente paragrafo, il Contraente sarà tenuto a pagare ad AUTODNA una penale contrattuale di PLN 1000,00 (mille/00) per ogni singola violazione. Il pagamento della penale contrattuale avverrà entro 14 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente della richiesta di pagamento, fatto salvo il comma successivo.
35. Nel caso di cui al comma precedente del presente paragrafo, AUTODNA ha il diritto di compensare l'importo della penale contrattuale con la remunerazione dovuta al Contraente derivante dal Contratto di Collaborazione o di risolvere il Contratto di Collaborazione con effetto immediato, per cause imputabili al Contraente. In tal caso, il Contraente non avrà il diritto di richiedere il pagamento della remunerazione stabilita dal presente Contratto né di richiedere ad AUTODNA il risarcimento dei danni subiti a seguito della risoluzione del presente Contratto.
36. Le Parti convengono che, se a seguito dell'inadempimento o dell'adempimento improprio delle disposizioni del presente Contratto di Collaborazione da parte del Contraente, AUTODNA subisca un danno il cui importo supera l'importo della penale contrattuale stabilita, AUTODNA avrà il diritto di richiedere al Contraente un risarcimento danni superiore all'importo della penale contrattuale stabilita, secondo i principi generali.
37. Nel caso in cui terze parti, istituzioni o enti presentino reclami contro AUTODNA derivanti dall'esecuzione, dalla mancata esecuzione o dall'esecuzione impropria del presente Contratto da parte del Contraente, il Contraente, ai sensi dell'art. 392 del Codice Civile, si impegna affinché tale soggetto non richieda la soddisfazione dei propri reclami nei confronti di AUTODNA. Nel caso in cui i suddetti reclami vengano soddisfatti da AUTODNA, il Contraente si impegna a risarcire il danno subito da AUTODNA a tal riguardo, comprese le spese legali.
§ 4 Dati personali
1. Il Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti che richiedono lo status di Contraente e dei Contraenti trattati in relazione all'attuazione del presente Regolamento, compreso il Contratto di Collaborazione, è AUTODNA. Il contatto con il Titolare del trattamento è possibile utilizzando i dati di corrispondenza del Titolare del trattamento forniti all'inizio del Regolamento o via e-mail all'indirizzo: contact@autodna.com. AUTODNA tratterà i dati personali dei soggetti che richiedono lo status di Contraente e dei Contraenti, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR).
2. Il Titolare del trattamento tratta i dati personali delle persone che sono parte del contratto al fine di stipulare ed eseguire il contratto (art. 6 comma 1 lettera b) del GDPR). La base giuridica per il trattamento dei dati delle persone che non sono parte del contratto, i cui dati sono trattati ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, è il legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR) - contatto relativo all'esecuzione del contratto. I dati delle suddette persone possono essere trattati per l'eventuale indagine o rifiuto di reclami ai sensi del contratto (art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR). I dati personali saranno inoltre trattati in relazione all'adempimento degli obblighi di legge imposti al Titolare del trattamento, in particolare il diritto tributario, la rendicontazione finanziaria (art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR).
3. I dati personali dei dipendenti dell'altra Parte potrebbero essere stati ottenuti dal Titolare del trattamento dal contratto o forniti da una persona che è parte del contratto. In relazione all'esecuzione del contratto, il Titolare del trattamento può trattare in particolare i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale, numero di telefono aziendale, luogo di lavoro, posizione.
4. I dati personali saranno trattati per la durata del contratto e, dopo la sua conclusione, per il tempo necessario all'estinzione di eventuali reciproche pretese derivanti dall'esecuzione del contratto e per il tempo risultante dalle disposizioni di legge applicabili, tra cui le norme fiscali e di rendicontazione finanziaria.
5. I destinatari dei dati personali saranno i soggetti che collaborano con il Titolare del trattamento nell'ambito dei contratti stipulati, esclusivamente sulla base di appositi accordi di incarico del trattamento dei dati personali e garantendo che i suddetti soggetti applichino adeguate misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati, nonché i soggetti ai quali il Titolare del trattamento è obbligato a trasmettere i dati in base alle disposizioni di legge applicabili.
6. Ogni persona i cui dati sono trattati, nell'ambito derivante dalle normative di legge, ha il diritto di accedere ai propri dati e di rettificarli, cancellarli, limitarne il trattamento e il diritto di opporsi al trattamento dei dati, nonché il diritto alla portabilità dei dati.
7. L'interessato ha il diritto di presentare un reclamo in merito al trattamento dei propri dati personali all'autorità di controllo - il Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali violi le disposizioni del GDPR.
8. I dati personali non saranno trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, né saranno soggetti a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
9. Il trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione del Contratto di Collaborazione. La mancata comunicazione dei dati comporta l'impossibilità di concludere ed eseguire il contratto. Tuttavia, l'iscrizione al Programma è volontaria.
10. La Parte è obbligata a fornire le informazioni di cui ai punti 1-9 sopra, alle persone che rappresentano e ai dipendenti della Parte, i cui dati sono stati forniti al Titolare del trattamento.
11. Il Titolare del trattamento dei dati personali trattati nel Servizio autoDNA è AUTODNA. I dati personali sono trattati per le finalità, nella misura e sulla base dei fondamenti e delle regole indicate nell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito del Servizio autoDNA. L'informativa sulla privacy contiene principalmente le regole relative al trattamento dei dati personali da parte del Titolare del trattamento, compresi i fondamenti, le finalità e l'ambito del trattamento dei dati personali, nonché i diritti degli interessati, e le informazioni relative all'utilizzo dei cookie e degli strumenti di analisi da parte del Titolare del trattamento.
12. Indipendentemente dagli obblighi di AUTODNA relativi al trattamento dei dati nel Servizio autoDNA, il Contraente è inoltre obbligato a rispettare, nei propri luoghi di promozione (sul proprio sito web, blog, canali e profili di social media), nei confronti del potenziale cliente, gli obblighi informativi richiesti dalle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali e utilizzo dei cookie.
§ 5 Cessazione della collaborazione
1. Il soggetto richiedente lo status di Contraente può in qualsiasi momento, prima che gli venga assegnato lo status di Contraente, rinunciare alla partecipazione al Programma di Collaborazione. A tal fine, il soggetto richiedente lo status di Contraente deve informare AUTODNA della rinuncia, inviando un'e-mail all'indirizzo: afilio@autodna.it.
2. In caso di ottenimento dello status di Contraente, il Contratto di Collaborazione può essere risolto alle condizioni ivi indicate, in particolare mediante disdetta.
3. Nel caso in cui AUTODNA interrompa la fornitura di servizi tramite il sito autoDNA, in particolare mediante la sua rimozione, o trasferisca i diritti di proprietà del sito ad un altro soggetto, il Programma di Collaborazione terminerà nel momento in cui si verifichi uno di questi eventi, a meno che AUTODNA non decida diversamente.
§ 6 Responsabilità
1. Qualsiasi ritardo o inadempimento dei termini del Programma da parte di AUTODNA non costituirà motivo per il soggetto richiedente lo status di Contraente o per il Contraente di richiedere un risarcimento per perdite subite o altri pagamenti equivalenti, se l'inadempimento o l'adempimento improprio delle disposizioni del Programma è stato causato da fattori per i quali AUTODNA non è responsabile e alla cui creazione non ha contribuito.
2. AUTODNA non è responsabile nei confronti del soggetto richiedente lo status di Contraente o del Contraente per danni e inadempimenti derivanti da eventi di forza maggiore (ad es. interruzioni di corrente non annunciate, attacchi di hacker, catastrofi naturali, incendi, inondazioni, terremoti, epidemie, sommosse, guerre, disordini, atti del potere esecutivo e legislativo, ingorghi stradali, scioperi dei lavoratori, blocchi di frontiere e porti) o qualsiasi altra causa al di fuori del controllo di AUTODNA.
3. Fatte salve ulteriori limitazioni contenute nel Regolamento, nel Contratto di Collaborazione o derivanti dalle disposizioni di legge, AUTODNA è responsabile in solido nei confronti del soggetto richiedente lo status di Contraente o del Contraente, per qualsiasi titolo, indipendentemente dal suo fondamento giuridico, fino al valore della commissione assegnata a tali soggetti nell'ultimo anno, e in ogni caso non superiore all'importo di PLN 2000,00 (duemila/00). La limitazione dell'importo di cui alla frase precedente si applica anche in caso di mancata assegnazione di commissioni o in relazione a reclami non direttamente correlati alla commissione. AUTODNA è responsabile solo per i danni tipici e realmente subiti prevedibili al momento dell'adesione al Programma, ad esclusione del lucro cessante. La limitazione dell'importo della responsabilità non si applica ai danni causati intenzionalmente e alla persona.
§ 7 Procedura di reclamo
1. I reclami relativi al Programma devono essere presentati utilizzando i dati di corrispondenza dell'Amministratore forniti all'inizio del Regolamento, via e-mail all'indirizzo: afilio@autodna.it o tramite il modulo di contatto.
2. Nella descrizione del reclamo, è necessario fornire quante più informazioni e circostanze possibili relative all'oggetto del reclamo, in particolare il tipo e la data di insorgenza dell'irregolarità, le aspettative e i dati di contatto.
3. I reclami presentati dopo 7 giorni dalla data dell'evento o dall'insorgenza della causa del reclamo non saranno presi in considerazione. La mancata presentazione del reclamo entro questo termine comporta l'estinzione di qualsiasi pretesa nei confronti di AUTODNA relativa a tale evento o causa del reclamo.
4. La risposta al reclamo da parte di AUTODNA avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.
§ 8 Disposizioni finali
1. AUTODNA si riserva il diritto di modificare le disposizioni del presente Regolamento. Le modifiche al presente Regolamento entrano in vigore al momento della loro pubblicazione sul sito di autoDNA.
2. AUTODNA informerà il Contraente della modifica delle disposizioni del presente Regolamento. In caso di modifiche delle disposizioni del presente Regolamento, il Contraente ha il diritto di risolvere il Contratto di Collaborazione entro 14 giorni dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni del Regolamento, con un preavviso di 30 giorni.
3. AUTODNA si riserva il diritto di terminare o sospendere il funzionamento del Programma di Collaborazione in qualsiasi momento, senza fornire alcuna motivazione.
4. In caso di controversia relativa al presente Regolamento o al Contratto di Collaborazione, il tribunale competente per la sua risoluzione sarà il tribunale competente in base alla sede di AUTODNA.
5. Per le questioni non disciplinate dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del diritto polacco, in particolare le disposizioni del Codice Civile.
In caso di ulteriori domande, si prega di utilizzare il modulo di contatto.